Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni contribuente e' tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme prescritti.

[2]Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione sara' presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sara' presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art14 · fonte del testo

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