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La Cassa dei depositi e prestiti potra' concedere anche ai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonche' a provincie ed a comuni, per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termine dell'art. 17 della legge 17 maggio 1873, n. 1270, e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovraimposte comunali e provinciali.
Testo in vigore dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010
