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[1]Art. 76 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]Puo' dar luogo a variazione per i terreni anche la correzione di errori constatati nella misura e nel corrispondente estimo attribuito in catasto ad un numero di mappa o di sezione, o ad un fondo.
[3]Ove peraltro con la correzione venga a diminuire la superficie o l'estimo attribuito in catasto ad una particella, devesi pure accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte detta diminuzione, rettificando le particelle contigue a quella da correggersi, o comprese con essa in un medesimo articolo di stima.
Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
