Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 4 legge 26 luglio 1896, n. 341.

[2]Per le domande di voltura da farsi in base ad atti di notorieta', in luogo del diritto graduale, sara' corrisposto un diritto fisso di lire 2.40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 (compresi i due decimi) per la domanda di voltura.

Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art18 · fonte del testo

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