Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 2 legge 26 luglio 1896, n. 341.
[2]Il diritto di voltura e' stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti della tassa di registro o di successione, per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagano eziandio i diritti per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.
[3]Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopra detto senza detrazione delle passivita' ereditarie.
Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
