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[1]Art. 45 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151; art. 3 legge 3 maggio 1871, n. 202.
[2]E' data facolta' ai comuni di ottenere gratuitamente, ma coll'opera di loro incaricati, copia dei catasti che non possiedono, e sulla stessa rilasciare estratti o certificati.
[3]Tale facolta' si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive eseguite dalle agenzie.
[4]Pero' gli estratti e certificati che fossero desunti dai catasti comunali non avranno forza giuridica.
Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
