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[1]Art. 37, 39, 40 e 42 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.
[2]A chiunque ne faccia richiesta, anche orale, possono rilasciarsi estratti, copie e certificati, di cio' che si contiene nelle mappe e nei registri degli antichi e nuovi catasti; possono pure rilasciarsi copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali purche' non vi ostino disposizioni generali o locali.
[3]Quando sono richiesti estratti storici catastali, pei quali occorra risalire dal nuovo agli antichi catasti, l'agente non puo' attestare l'identita' dei beni inscritti in catasti diversi.
[4]Gli estratti, le copie e i certificati devono sempre rilasciarsi in forma autentica.
Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
