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[2]Per gli errori, imputabili alle parti, d'intestazione catastale o d'iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda, come per le volture ordinarie.
[3]Per gli errori imputabili all'ufficio di conservazione del catasto, la voltura di correzione deve essere eseguita di ufficio senza bisogno di domanda, e senza pagamento di alcun diritto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008
