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[1]TESTO UNICO delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

[2]Art. 1.

[3]Art. 1 e 5 regolamento 24 dicembre 1870, n. 6151.

[4]La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati ha per oggetto di mettere in evidenza:

  • a)i passaggi dei beni immobili, rispetto alla persona del proprietario o del possessore, e dei diritti reali, in quanto siano soggetti ad iscrizione in catasto, rispetto alla persona di chi ne ha il godimento;
  • b)lo stato dei beni immobili e dei diritti reali, dei loro estimi o redditi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1897 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-07-04;276~art1 · fonte del testo

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