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[1]Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse indicate in questa legge, purche' ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.
[2]Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione pero' conserva ancora per un anno il diritto a risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.
[3]Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.
[4]Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale Intendenza di finanza senza che occorrano domande degl'interessati.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010
