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In caso di abusi il Ministro delle Finanze potra' sospendere l'importazione e l'esportazione temporanea di oggetti che gia' vi fossero ammessi, a anche ordinare che non possano usufruire dell'importazione e della esportazione temporanea determinate persone, e cio' senza pregiudizio delle pene comminate dal regolamento doganale.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010
