Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per le merci deposte in dogana e' riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito, e di due centesimi nelle altre.

[2]Per la liquidazione di questo dritto non si tien conto dei primi tre giorni, ne' di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

[3]Il collo eccedente il peso di un quintale e' computato per due o piu' in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1883 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-08-09;1599~art15 · fonte del testo

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