Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Compiute le bonificazioni, che nelle provincie meridionali sono regolate dalle disposizioni del cessato Governo napoletano, si provvedera' a norma del precedente articolo 51 alla liquidazione definitiva delle quote di contributo dei proprietari interessati, per quanto riguarda la spesa autorizzata dalla presente legge.

[2]Per le spese fatte anteriormente, cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 11 maggio 1855 sulle bonifiche napoletane.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art92 · fonte del testo

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