Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 10 febbraio 1919. Leggi il testo vigente →

[1]Ove le Provincie, i Comuni od i Consorzi gia' legalmente costituiti o quelli che si costituiranno fra. i proprietari interessati, domandino di eseguire a loro cura opere di bonificazione di prima categoria, sara' in facolta' del Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, ed udito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato, di farne la concessione; a condizione che il richiedente dimostri di avere il modo ed i mezzi d'anticiparne tutta la spesa, salvo a riscuotere la quota dello Stato negli esercizi finanziari stabiliti nelle tabelle I e III per l'opera chiesta in concessione.

[2]Lo Stato pero' corrispondera' l'interesse del 4 per cento sulla somma a suo carico a decorrere dal collaudo generale o parziale e dei lavori e dei pagamenti effettivamente accertati, secondo le norme che verranno determinate nel Regolamento.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 10 febbraio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art9 · fonte del testo

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