Art. 8
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[1]((COMMA ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 8 AGOSTO 1918, N. 1255, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473)).
[2]Il numero delle rate sara' determinato dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.
[3]Ultimati i lavori, la ripartizione delle quote sara' definitivamente stabilita sulla base della spesa effettivamente occorsa.
[4]Per il pagamento del contributo delle Provincie e dei Comuni, da ripartirsi in ragione della estensione dei terreni da bonificare, posti nel rispettivo territorio, le Amministrazioni provinciali e comunali dovranno rilasciare, in conformita' della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte od altri cespiti diretti, quanto rappresentano il contributo annuo rispettive.
[5]Sui fondi dei proprietari compresi nel perimetro della bonificazione, sara' imposta una tassa speciale secondo i criteri fissati dall'articolo 39 da riscuotersi dallo Stato fino alla estinzione del suo credito, con le ferme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.
[6]Questa tassa speciale dove considerarsi come un onere reale gravante sui fondi. La detta tassa sostituira' dal 1° luglio 1900 le tasse speciali stabilite in conformita' delle disposizioni del cessato Governo napoletano per l'esecuzione delle opere di bonificamento.
Testo in vigore dal 16 settembre 1918 al 10 febbraio 1919
