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[1]I lavori contemplati nella lettera b dell'articolo 73, saranno eseguiti dai proprietari dei terreni riuniti in Consorzi obbligatori, istituiti principalmente nello scopo della salubrita' sotto la dipendenza della Commissione idraulico-economica.

[2]E' data facolta' ad ogni proprietario di eseguire, entro il proprio tenimento, nel termine che verra' prescritto dal Regolamento, e colle norme del piano tecnico regolatore, tutti i lavori predetti, salvo a concorrere nel Consorzio per le spese necessarie alle opere di comune interesse.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art79 · fonte del testo

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