Art. 53 — 4° comma articolo 19 legge 18 giugno 1899 ed articolo 35 legge 25 giugno 1882

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Ai suddetti Consorzi di manutenzione che sono obbligatori, si estendono le disposizioni dell'articolo Alle relative spese contribuiscono parimenti i proprietari di fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

[2]La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art53 · fonte del testo

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