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[1]Finche' non sono determinate le tasse, a forma dell'antecedente articolo 37, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

[2]Tale riparto provvisorio sara' fatto per meta' in ragione di superficie e per meta' in ragione d'imposta.

[3]A classificazione compiuta seguira' il conguaglio fra i diversi interessati.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art39 · fonte del testo

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