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[1]((Spetta alla sola autorita' amministrativa escluso ogni rimedio giurisdizionale il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui debbono servire alle esigenze tecniche e alle buone regole d'arte.

[2]Non spetta al privato, alcun risarcimento per il mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.

[3]Ferma restando l'applicazione degli articoli dal 31 al 38 e dal 66 al 68 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, circa la determinazione peritale, le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' ai sensi dell'art. 46 della stessa legge sono deferite al giudizio di Collegi arbitrali di 1° e 2° grado.

[4]I Collegi arbitrali di primo grado sono costituiti di tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o dai possessori dei fondi, il terzo dal primo presidente della Corte d'appello territoriale fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.

[5]Il primo presidente stesso nominera' anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine da lui fissato.

[6]Dalle sentenze dei Collegi arbitrali di primo grado e' ammesso soltanto l'appello ad un Collegio arbitrale di secondo grado avente sede in Roma, costituito di cinque arbitri, dei quali due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori superiori del genio civile componenti il Consiglio, e uno dal primo presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri di essa Corte.

[7]Il piu' anziano dei due consiglieri di Stato presiedera' il Collegio arbitrale.

[8]Gli arbitri continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava al momento della nomina.

[9]Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri sara' sostituito da altro arbitro nominato e scelto nello stesso modo.

[10]Contro le sentenze del Collegio arbitrale di 2° grado e' ammesso soltanto il ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza od eccesso di potere)).

Testo in vigore dal 31 gennaio 1917 al 18 dicembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 31 gennaio 1917. 62 parole tolte, 288 parole aggiunte in 10 capoversi.

Spetta alla sola autorita' amministrativatolto: , escluso qualsiasi intervento dell'autorita' giudiziaria, aggiunto: escluso ogni rimedio giurisdizionale il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori aggiunto: per l'esecuzione delle opere di bonifica e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui debbono serviretolto: , alle esigenze tecniche tolto: ed aggiunto: e alle buone regole tolto: dell'arte aggiunto: d'arte.

aggiunto: Non spetta al privato, alcun risarcimento per il mancato o minorato beneficio dipendente dalla bonifica.

tolto: In caso di espropriazioneaggiunto: Ferma restando l'applicazione degli articoli dal 31 al 38 e dal 66 al 68 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, circa la determinazione peritale, le controversie di qualunque natura riguardanti l'occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fonditolto: , o quando vi fosse ragione a risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere, qualunque sia la coltura e l'industria che si esercita sul fondo, le indennita' e i danni saranno valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in via arbitramentale da aggiunto: e le indennita' ai sensi dell'art. 46 della stessa legge sono deferite al giudizio di Collegi arbitrali di 1° e 2° grado.

aggiunto: I Collegi arbitrali di primo grado sono costituiti di tre arbitri nominati uno dal tolto: Ministro dei Lavori Pubblici aggiunto: ministro dei lavori pubblici, uno dal possessore o aggiunto: dai possessori dei fondi, il terzo dal tolto: Primo Presidente aggiunto: primo presidente della Corte d'appello territoriale aggiunto: fra i consiglieri della Corte o giudici di tribunali compresi nella sua giurisdizione e presiedera' il Collegio.

Il tolto: Presidente aggiunto: primo presidente stesso nominera' anche l'arbitro o gli arbitri non nominati dalle parti nel termine tolto: fissato aggiunto: da lui fissato.

aggiunto: Dalle sentenze dei Collegi arbitrali di primo grado e' ammesso soltanto l'appello ad un Collegio arbitrale di secondo grado avente sede in Roma, costituito di cinque arbitri, dei quali due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori superiori del genio civile componenti il Consiglio, e uno dal primo presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri di essa Corte.

aggiunto: Il piu' anziano dei due consiglieri di Stato presiedera' il Collegio arbitrale.

aggiunto: Gli arbitri continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava al momento della nomina.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri sara' sostituito da altro arbitro nominato e scelto nello stesso modo.

aggiunto: Contro le sentenze del Collegio arbitrale di 2° grado e' ammesso soltanto il ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza od eccesso di potere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art15 · fonte del testo

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