Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1919 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente articolo 9 dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei Lavori Pubblici e di Sanita' ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sara' proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; non che per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore.

[2]La quota dello Stato, cosi stabilita, sara' invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, e potra' essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l'esecuzione delle opere. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono abrogate le contrarie disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le disposizioni degli articoli 20, 21, 98, 99, 100 e 101 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, e l'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 774".

Testo in vigore dal 10 febbraio 1919 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 10 febbraio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 86, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Sono abrogate le contrarie disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, le disposizioni degli articoli 20, 21, 98, 99, 100 e 101 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, e l'art. 20 della legge 13 luglio 1911, n. 774".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art10 · fonte del testo

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