Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Possono essere venduti all'Amministrazione postale senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi, i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'art. 70.

[2]La vendita dei pacchi potra' farsi, quando l'Amministrazione lo creda necessario.

[3]Il prezzo ricavato da tale vendita resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine e' devoluto all'Erario.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art71 · fonte del testo

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