Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.
[2]Si estendera' il dazio anche agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, quando venga dichiarato che sono destinati per la consumazione locale.
Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011
