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Le disposizioni stabilite per le contravvenzioni alle tasse in pro dello Stato, dovranno essere osservate anche per le contravvenzioni ai dazi di consumo in favore dei Comuni, per le multe e spese di giustizia relative, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato, salvo le convenienti diversita' di forma che saranno indicate nel regolamento, di cui e' parola all'art. 73.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art67 · fonte del testo

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