Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, quando l'obbligazione si trovi estinta, sara' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art64 · fonte del testo

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