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[1]Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

[2]Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art50 · fonte del testo

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