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[1]Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.
[2]Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.
Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011
