Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →

Sara' punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, ne' maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantita' o qualita' inferiori alte reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 17 giugno 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art44 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari