Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di abbonamento sara' lecito ai Comuni chiusi di variare le tariffe nei limiti dell'articolo 11 e d'accordo coll'autorita' finanziaria, provvedendo pero' sempre a cio' che la somma dovuta allo Stato, sia prelevata innanzi tutto, mediante la tassa sopra gli oggetti dalla presente legge riservati al Governo.

[2]Per i consorzi dei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, la tariffa del dazio governativo non potra' essere diminuita.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art29 · fonte del testo

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