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[1]E' vendita al minuto quella in quantita' minore di litri 25 pel vino ed aceto e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori.

[2]E' pero' soggetta a dazio la vendita di quantita' uguali o maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

[3]E' soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra piu' persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantita' minore delle sopraindicate.

[4]In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantita'.

Testo in vigore dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art10 · fonte del testo

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