Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo 9 legge 21 dicembre 1890 ed articolo 1 legge 30 giugno 1901).
[2]Gl'impieghi nell'amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.
[3]I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.
[4]Dopo un tirocinio che non potra' avere la durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.
Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011
