Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 53 legge 21 dicembre 1890).

[2]Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente, il prefetto comunichera' a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che sieno state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'articolo 21 sia stato assegnato al Comune, si fara' luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art45 · fonte del testo

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