Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 51 legge 21 dicembre 1890).

[2]Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensione a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

[3]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.

Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art43 · fonte del testo

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