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[1](Articolo 45 legge 21 dicembre 1890).
[2]I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta'.
[3]Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal Regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.
[4]I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.
Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011
