Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Articolo 3 legge 21 dicembre 1890).
[2]Nelle citta' capoluogo di provincia e' stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
[3]Nelle citta' capoluogo di circondario e' stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.
[4]Il Ministro dell'Interno puo' stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.
Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011
