Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 30 legge 21 dicembre 1890).

[2]Nei casi contemplati dal 2° e 3° capoverso dell'articolo 16, il Comune contribuisce al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.

[3]Sono a carico del Comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art22 · fonte del testo

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