Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Articolo 18 legge 21 dicembre 1890).

[2]Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonche' le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di Regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge e riconosciuti dal prefetto.

Testo in vigore dal 3 settembre 1901 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-21;409~art15 · fonte del testo

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