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[1]((Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del collegio, fatta a termini dell'articolo 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

[2]L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

[3]Se coloro che ricorrono sono gl'interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori: od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno della lista.

[4]Il termine sara' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullita', qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo 35 predetto.

[5]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello. conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non e' sospensivo)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. 31 parole tolte, 82 parole aggiunte in 4 capoversi.

Qualunque cittadino voglia impugnare una tolto: decisione pronunciata dalla aggiunto: deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, aggiunto: o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del collegio, fatta a termini dell'articolo 35, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli tolto: che danno appoggio al suo reclamo aggiunto: in appoggio.

Se coloro che tolto: reclamano sono gli interessati aggiunto: ricorrono sono gl'interessati di cui nel aggiunto: secondo capoverso dell'articolo 35, il tolto: sopraddetto aggiunto: sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni … capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o piu' elettoritolto: ;aggiunto: : od invece al tolto: prefetto aggiunto: presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno tolto: dalla aggiunto: della lista.

Il termine sara' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta tolto: nell'articolo aggiunto: nell'ultimo capoverso dell'art. 35, a pena di nullita', qualora il tolto: reclamo aggiunto: ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati tolto: nel precedente articolo aggiunto: nell'articolo 35 predetto.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appellotolto: ,aggiunto: . conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano tolto: inscritti aggiunto: iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati tolto: inscritti aggiunto: iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione tolto: concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale aggiunto: della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale della provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale non e' sospensivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art37 · fonte del testo

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