Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo, che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1882 al 27 luglio 1894. 62 parole tolte, 182 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Qualunque cittadino puo' appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella listaaggiunto: Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione, o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

tolto: L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprileaggiunto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilasciera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provinciatolto: , e notificato entro lo stesso termine all'interessato, allorche' s'impugna un'iscrizioneaggiunto: .

aggiunto: Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

tolto: Puo' essere anche presentato all'ufficio comunale, affinche' sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il segretario comunaleaggiunto: Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

aggiunto: La persona, della quale e' impugnata l'iscrizione, puo', fra tre giorni dell'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevutaaggiunto: .

aggiunto: Se il reclamo, che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale della provincia il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art31 · fonte del testo

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