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[1]((E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

[2]Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

[3]I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

[4]Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

[5]Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

[6]I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

[7]I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

[8]La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

[9]La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1888, n. 5865

1

La L. 30 dicembre 1888, n. 5865 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 2) che "[...] il termine accordato alla Giunta per la formazione delle liste scade il 31 gennaio". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1, numero 3) che "[...] tutte le operazioni successive sono anticipate di un mese".

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1889 al 27 luglio 1894. 34 parole tolte, 195 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraioaggiunto: E' istituita in ogni comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

aggiunto: Essa e' composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

aggiunto: I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno, e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune.

tolto: Essa puo' dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta interaaggiunto: Ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che raccolgono un numero di voti non inferiore a tre.

aggiunto: Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti in ciascun comune.

aggiunto: I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

aggiunto: I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio, e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

aggiunto: La Commissione e' assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo; ma puo' motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'art. 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-09-24;999~art20 · fonte del testo

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