Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza e' punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
[2]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
