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[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza e' punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.

[2]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art97 · fonte del testo

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