Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di L. 500 a 1000, o, secondo la gravita' delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.
tolto: La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minaccie spirituali o con le istruzioni sopra indicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art95 · fonte del testo
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