Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.
[2]Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.
[3]Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.
[4]Il sindaco notifichera', entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa del Consiglio.
[5]Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
[6]Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avra' dieci giorni per rispondere.
[7]Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.
[8]Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
