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[1]Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillita'.
[2]Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.
[3]Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
