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[1]Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

[2]Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'articolo 52.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art71 · fonte del testo

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