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[1]Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.
[2]Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall'articolo 52.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
