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[1]Il prefetto, d'accordo col primo presidente della Corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla Giunta municipale, la quale, con un manifesto pubblicato 15 giorni prima, ne da' avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi della riunione.
[2]Le operazioni elettorali dovranno incominciare non piu' tardi delle ore 9 antimeridiane.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
