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[1]Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.
[2]Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato d'iscrizione che non avessero prima ricevuto.
[3]L'ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilita' del segretario, che in caso di contravvenzione sara' punito con multa da L. 50 a 500.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
