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[1]((Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.
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[2]Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
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[3]Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.
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[4]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni)).
Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. 138 parole tolte, 80 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvateaggiunto: Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.
tolto: Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto e' disposto nell'articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell'elettorato risultante da sentenza passata in giudicatoaggiunto: Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
aggiunto: Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.
tolto: Spettera' inoltre alla Giunta comunale di introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 28, le variazioni necessarie, cosi' per cancellare il nome di coloro che piu' non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
tolto: Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta comunale, e debbono essere approvate dalla Giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articoloaggiunto: Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del comune e le note degli elettori delle sezioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art58 · fonte del testo
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