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[1]((Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

[2]Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, debbono essere notificate agli interessati entro il giorno 20 giugno.

[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

[4]Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritt e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

[5]Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

[6]La lista permanente rettificata del comune sara' esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. 42 parole tolte, 188 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il giorno 15 maggio la Giunta provinciale amministrativa decretaaggiunto: Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione tolto: della lista.

tolto: La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non piu' tardi del 31 maggio; e rimanervi affissa sino al 16 giugno aggiunto: degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al comune insieme ai documenti con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della tolto: Giunta provinciale amministrativa aggiunto: Commissione, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, tolto: sono aggiunto: debbono essere notificate agli interessati entro tolto: 5 giorni dalla pubblicazione della lista aggiunto: il giorno 20 giugno.

aggiunto: Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del comune, in modo visibile, non piu' tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

aggiunto: Entro il 20 giugno la Commissione comunale deve in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritt e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nello elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

aggiunto: Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

aggiunto: La lista permanente rettificata del comune sara' esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art51 · fonte del testo

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