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[1]Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non piu' tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 39, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della Giunta provinciale amministrativa.
[2]L'altro esemplare della lista e' conservato nella segreteria del comune.
[3]Il presidente della Giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli e' pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.
[4]Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894
