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[1]((Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 43, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione degli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona della quale e' impugnata la iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamente deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. 41 parole tolte, 194 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Qualora la Giunta o il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste, entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comuneaggiunto: Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 43, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione degli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

aggiunto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

aggiunto: Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.

aggiunto: Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

aggiunto: La persona della quale e' impugnata la iscrizione, puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

aggiunto: Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione elettorale della provincia, il reclamente deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art47 · fonte del testo

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