Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cittadino nel termine indicato dall'art. 40, puo' reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

[2]Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione, deve entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art43 · fonte del testo

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